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Il bonus «preferisce» la Ue

di Luca Gaiani

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7 agosto 2009

Agevolazione Tremonti con doppia decadenza, in caso di cessione dei macchinari detassati. Alla rilevanza delle alienazioni effettuate prima del secondo esercizio dall'acquisto, già prevista dal testo originario del decreto, la legge di conversione ha aggiunto l'ipotesi di cessione a soggetti con stabile organizzazione fuori dello Spazio economico europeo.
La norma, per la sua sinteticità, solleva talune problematiche applicative che dovranno essere risolte in via interpretativa dalle Entrate.

Le cessioni
Le due ipotesi di revoca dell'incentivo disciplinate dall'articolo 5 del Dl 78/09 sono sostanzialmente analoghe; si tratta della cessione a terzi o della destinazione a finalità extraimprenditoriali dei beni agevolati. Anche se non espressamente richiamate, sono sicuramente da ricomprendere negli atti che fanno scattare la decadenza del beneficio le assegnazioni ai soci e l'autoconsumo dell'imprenditore individuale: in entrambi i casi, infatti, si è in presenza di una uscita dei beni agevolati dal regime di impresa.
Non rilevano, invece, i trasferimenti di beni a seguito di operazioni societarie neutrali (fusione, scissione, conferimento di azienda), che non costituiscono cessioni.
Nelle istruzioni alla precedente agevolazione Tremonti, fu inoltre precisato dalle Entrate (circolare 90/E del 2001) che non comportava la decadenza il trasferimento dei beni attuato nell'ambito di una cessione di azienda (atto equiparato a tutti gli effetti a una cessione a titolo oneroso) in quanto non si rinvenivano i profili di elusività alla base della disposizione in questione.
Sempre con riferimento alla precedente detassazione, fu ritenuta irrilevante (beneficio non revocato) una operazione di sale and lease back effettuata su beni che avevano formato investimento.
Scatta la decadenza, invece, se, dopo l'operazione, il contratto viene ceduto a terzi (ipotesi valida anche per gli investimenti originariamente effettuati in leasing) ovvero non viene esercitato il diritto di riscatto.
Non rientrano tra le cause di decadenza, infine, le estromissioni dei beni dal processo produttivo che non si sostanziano in cessioni o trasferimenti, come nel caso di distruzione o rottamazione dei beni.

Il periodo
La norma, nella versione definitiva, contempla due ipotesi di rilevanza temporale delle cessioni. In generale, la decadenza si ha se i beni sono trasferiti prima del secondo esercizio successivo a quello dell'investimento. Quindi, per gli investimenti del 2009, il periodo di sospensione scade il 31 dicembre 2010, mentre per gli acquisti del 2010, la decadenza vale per cessioni fino al 31 dicembre 2011.
Un'ipotesi particolare riguarda le cessioni a favore di soggetti con stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In assenza di indicazioni nella legge, pare che la sospensione operi sine die e dunque che l'incentivo sia revocato anche se la cessione extraeuropea avviene dopo molti anni dal periodo di imposta di investimento.

La cancellazione
La revoca del beneficio si sostanzia in una variazione in aumento al reddito dell'esercizio (sopravvenienza attiva extracontabile) in cui il bene viene trasferito, senza dunque dover rettificare il modello Unico originariamente presentato e il reddito all'epoca dichiarato.
Secondo le istruzioni alla precedente Tremonti (che prevedeva una detassazione solo per l'eccedenza degli investimenti sulla media pregressa), il meccanismo di recupero comportava l'incremento del reddito di un importo pari al minore tra il prezzo di vendita dei beni ceduti e l'importo della variazione in diminuzione operata nel periodo agevolato, per la parte proporzionalmente riferibile.
Per l'attuale agevolazione, invece, è da ritenere che la revoca comporti semplicemente l'effettuazione di una variazione in aumento pari alla metà del costo originario del bene ceduto, indipendentemente dal corrispettivo di vendita.

7 agosto 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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